AP Autorizzazione Paesaggistica


AP - Autorizzazione Paesaggistica 


Decreto legislativo n. 42 del 2004 art. 146

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

OMISSIS 
 

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 
 

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 
 

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
 

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 

 

COMPETENZE DELEGATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DALLA REGIONE SARDEGNA
 
Allegato alla Delib.G.R. n. 13/5 del 28.3.2012 REGIONE SARDEGNA

Direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n .28/1998 contenente le modalità applicative della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”


 
DESTINATARI
Soggetti privati e pubblici 
 
DOVE RIVOLGERSI

UNIONE DEI COMUNI I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS 
UFFICIO DELEGATO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO


Comune di Vallermosa (CA) in Via Adua n. 2
CF/P.Iva: 03166750921


Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Michele Cardone
tel. 07811866628

Resposnabile del Procedimento: Dott.ssa Ing. Emanuela Cerronis 
tel. 07811863187


Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lucia Tegas


Giorni e orario di ricevimento:

 - il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 17:30
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 previo appuntamento;



e-mail: m.cardone@unionenuraghimonteiddafanaris.eu

e-mail: emanuela.cerronis@
unionenuraghimonteiddafanaris.it 

pec: u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it
 
 

PROCEDIMENTO
 
 
D.G.R. N. 11/14 DEL 28.02.2017
DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA SUAPE

 
ART. 18 raccordo con le norme settoriali
 
- autorizzazione paesaggistica -
 
ORDINARIA di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004
 
Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere  le proprie determinazioni  è fissato in 55 giorni consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2 dell’art. 37 della LR 24/2016.

L’ufficio regionale o delegato competente in materia di tutela del paesaggio verifica la piena completezza della documentazione e richiede le necessarie integrazioni nei termini di 10 giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE, trasmettendo la relazione istruttoria entro 40 giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE.

In caso di mancata trasmissione della ricezione dei termini, prima della conclusione della fase asincrona la Soprintendenza può richiedere al SUAPE di procedere alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, fissando la seduta di regola al trentesimo giorno successivo alla scadenza della fase asincrona.

 
ARTT. 11-12

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

il  termine  perentorio  entro  il  quale  le  amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere integrazioni  documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati  o  qualità  non  attestati  in documenti  già  in  possesso  dell'amministrazione  stessa  o  non  direttamente  acquisibili presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  fissato  in dieci  giorni  consecutivi  dalla  ricezione della documentazione inviata dal SUAPE;

il   termine   perentorio   entro   il   quale   i   soggetti coinvolti   devono   rendere   le   proprie determinazioni,   fissato   in   trenta   giorni   consecutivi   decorrenti   dalla   ricezione   della documentazione  inviata  dal  SUAPE


 
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 04 MAGGIO 2017

"Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998."

Inserzione BURAS n. 22 del 05 maggio 2017

Nota n. 17188 del 05/05/2017 RAS


Consulta il DPR 31/2017

Nota MIBACT ufficio legislativo 11.04.2017

circolare MIBACT n. 15/2017




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DOCUMENTAZIONE


1. CONFORMITA' ALLE NORME PAESAGGISTICHE - MODELLO A28 SUAPE E ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE
3. RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL DPCM 12 DICEMBRE 2005 (G.U. N. 25 DEL 31 GENNAIO 2006)
 
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