ACP - Accertamento di Compatibilitā Paesaggistica

ACP - Accertamento di Compatibilità Paesaggistica 

 
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004), ARTT. 167 - 181.
 
ART. 167, COMMA 4
 
L'AUTORITA' AMMINISTRATIVA ACCERTA LA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL COMMA 5, NEI SEGUENTI CASI:
 
 A) PER I LAVORI, REALIZZATI IN ASSENZA O DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, CHE NON ABBIANO DETERMINATO CREAZIONE DI SUPERFICI UTILI O VOLUMI OVVERO AUMENTO DI QUELLI LEGITTIMAMENTE REALIZZATI;

 
B) PER L'IMPIEGO DI MATERIALI IN DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA;

 
C) PER I LAVORI COMUNQUE CONFIGURABILI QUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001,N. 380.
 
ART. 167, COMMA 5

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 

ART. 181

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

 
COMPETENZE DELEGATE ALL'UNIONE DEI COMUNI DALLA REGIONE SARDEGNA
 
L'art. 17, comma 1, lettera e), della L.R. n.21/2011 introduce nel testo dell'art. 3 della L.R. n. 28/1998 il comma 2 bis con il quale è attribuita per la prima volta ai comuni, limitatamente alle tipologie di interventi di cui al comma 1 del medesimo art. 3 la competenza a rilasciare i provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/2004.

L’organo comunale competente a ricevere e istruire le domande di accertamento di compatibilità paesaggistica è lo stesso deputato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per gli interventi di lieve entità di cui alla nuova lettera h bis) del primo comma dell’art. 3, L.R. n. 28/1998, la documentazione da presentare unitamente all’istanza di compatibilità paesaggistica è quella prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 139/2010, così come previsto dal nuovo articolo 5 bis della medesima L.R. n. 28/1998.

Con l’introduzione del nuovo comma 2 bis nell’art. 3 della L.R. n. 28/1998, il Comune, dopo aver provveduto a istruire la pratica e a richiedere il parere obbligatorio della Soprintendenza, si pronuncia direttamente sulla domanda e provvede a rilasciare il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, compresi i provvedimento di irrogazione delle relative sanzioni.


I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza comunale hanno per oggetto le medesime categorie di opere e i lavori per i quali il Comune ha la subdelega per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.
Si ricorda che gli interventi per i quali è possibile presentare al Comune domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica devono rispettare il dettato di cui al citato art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, per cui restano esclusi dalla possibilità di ottenere un accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi comportanti in data successiva al 12 maggio 2006 un aumento di volumetria e superficie, non previamente autorizzato.

 
DESTINATARI

Soggetti privati e pubblici

 
DOVE RIVOLGERSI

UNIONE DEI COMUNI I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS 
UFFICIO DELEGATO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO


Comune di Vallermosa (CA) in Via Adua n. 2
–  CF/P.Iva: 03166750921


Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Michele Cardone
tel. 07811866628

Istruttore Tecnico: Dott.ssa Ing. Emanuela Cerronis
tel. 07811863187


Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lucia Tegas



e-mail:
m.cardone@unionenuraghimonteiddafanaris.eu

e-mail: emanuela.cerronis@
unionenuraghimonteiddafanaris.it

pec: u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it


Giorni e orario di ricevimento:

 - il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 17:30
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 previo appuntamento;
 
 
LE DOMANDE PER IL RILASCIO DEL PARERE DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA SONO DIRETTE AGLI UFFICI AREA URBANISTICA DEL RISPETTIVO COMUNE APPARTENENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI IN CUI RICADE L'INTERVENTO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PROVVEDERA' A RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 28 DEL 12/08/1998, COME MODIFICATO DALL'ART. 19 DELLA L.RL N.21 DEL 21/11/2011 SULLA CONFORMITA' URBANISTICA DELL'INTERVENTO AI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI.

SUCCESSIVAMENTE LA PRATICA VERRA' TRASMESSA ALL'UFFICIO DELEGATO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO CHE VALUTERA' LA PROPRIA COMPETENZA IN MERITO E PROCEDERA' ALL'ISTRUTTORIA E AD EMETTERE I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA OPPURE A TRASMETTERE LA PRATICA PRESSO GLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI.

PROCEDIMENTO

 
D.G.R. N. 11/14 DEL 28.02.2017
DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA SUAPE
 
ART. 16 - SANATORIE EDILIZIE
 
I procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere sono esclusi dalle disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della LR n. 24/2016; per essi non trovano applicazione il procedimento in autocertificazione e quello in conferenza di servizi previsti per le pratiche ordinarie SUAPE.

Per i procedimenti di sanatoria, l'istanza deve essere presentata comunque presso il SUAPE e deve comprendere l'acquisizione contesutale di tutti i titoli abilitativi necessari per la competa regolarizzazione dell'immobile realizzato in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.



INVIA LA TUA PRATICA
 

 
DOCUMENTAZIONE
 
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO CHE ATTESTI LA DATA DI INIZIO E FINE LAVORI ABUSIVI (MESE E ANNO)

 
4. PER LE ISTANZE RIGUARDANTI LA ZONA AGRICOLA E SARA' NECESSARIO ALLEGARE ALL'ISTANZA UNA DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA CHE CONTENGA:

A) l'indicazione della volumetria totale dei fabbricati agricoli, la volumetria dell'eventuale fabbricato residenziale, la volumetria del fabbricato oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica, per qualsiasi intervento oggetto di istanza;
B) l'indicazione di un eventuale edificio residenziale oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica.

 
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